08/11/2023

COS'Ѐ LA BOLLETTA DI CHIUSURA LUCE E GAS E QUANDO VIENE EMESSA

Bolletta di chiusura luce e gas

La bolletta di chiusura luce e gas è una particolare fattura che viene emessa in caso di cessazione di una fornitura di energia. Si tratta a tutti gli effetti di una bolletta di conguaglio che indica l'importo a debito o a credito che il cliente ha verso il fornitore a cui ha richiesto la cessazione di fornitura. Vediamo nel dettaglio cos'è la bolletta di chiusura, cosa comprende e in quali casi viene emessa e le tempistiche previste.

In quali casi viene emessa la bolletta di chiusura?

La bolletta di chiusura viene emessa in caso di richiesta di cessazione di una fornitura luce o gas. Questo può avvenire in uno dei seguenti casi:

  • richiesta di cambio fornitore luce o gas;

  • voltura;

  • disattivazione del punto di fornitura.

In questi casi, a seguito della cessazione, il fornitore deve emettere una particolare bolletta di conguaglio che comprenderà tutti i costi o i crediti del cliente in essere con il fornitore e che, una volta saldati, determineranno la fine del rapporto di fornitura.

Cosa comprende la bolletta di chiusura

La fattura di chiusura gas o luce comprende le stesse voci di spesa che si trovano nelle normali bollette luce e gas, ossia:

In questa bolletta potrebbero anche esserci eventuali restituzioni di caparre versate dal cliente in fase di stipula del contratto. In aggiunta, solo per le forniture gas, potrebbero esserci dei costi legati alla chiusura del contatore.

Trattandosi di un conguaglio, è possibile anche ricevere una bolletta di chiusura a credito, in tal caso sarà il fornitore a dover versare la cifra corrispondente al cliente uscente.

Come vengono calcolati i consumi di materia prima nella bolletta di chiusura

Per emettere la bolletta di chiusura, il fornitore gas e luce deve utilizzare il miglior dato a sua disposizione. In particolare, come stabilito da ARERA, il venditore ha l'obbligo di inserire nella fattura di conguaglio una delle seguenti letture in suo possesso, seguendo questo ordine di priorità:

  • dati di misura effettivi comunicati al venditore dal distributore di rete;

  • un'autolettura validata;

  • un consumo stimato.

In particolare, il distributore di rete ha l'obbligo di comunicare al fornitore luce e gas il dato di consumi certificato entro 30 giorni dalla richiesta di cessazione della fornitura: se non rispetta questi termini, dovrà pagare una penale di 35€ che il cliente troverà nella sua bolletta. In questo caso, il fornitore dovrà comunque emettere la bolletta di chiusura provvisoria per rispettare i tempi previsti, ma sarà basata su un'autolettura o su una stima e dovrà essere successivamente sottoposta a conguaglio sulla base del dato certificato fornito dal distributore di rete non appena disponibile.

Bolletta di chiusura: tempistiche di emissione

La bolletta di chiusura viene emessa secondo delle tempistiche stabilite da ARERA e il cliente deve riceverla entro 6 settimane dalla data di cessazione. Per questo motivo, il fornitore ha l'obbligo di emissione secondo queste tempistiche:

  • massimo 8 giorni prima del termine previsto per invii cartacei mezzo posta;

  • massimo 2 giorni prima del termine previsto per invii di fatture digitali via mail.

In caso di bolletta di chiusura in ritardo, sono previste delle penali, come indicato sul sito di ARERA nella sezione dedicata.