Tra le voci delle bollette gas e luce, oltre a oneri di sistema, spesa per la materia prima e costi di trasporto e gestione del contatore, è sempre presente un'ulteriore voce di costo denominata IVA e accise. In questo articolo vedremo in dettaglio:
cosa sono IVA e accise energia elettrica e gas naturale;
quanto si paga di IVA e accise nelle bollette gas e luce;
chi stabilisce gli importi dovuti per IVA e accise su energia elettrica e gas naturale.
Vediamo come vengono applicate IVA e accise nella bolletta dell'energia elettrica, come vengono stabiliti gli importi che ogni consumatore deve pagare e che differenze ci sono tra utenze domestiche e utenze per altri usi (partite iva, piccole-medie imprese e grandi aziende).
L'IVA, o Imposta sul Valore Aggiunto, è un'imposta che viene applicata a tutti i beni e i servizi e viene stabilita a livello nazionale dalla normativa fiscale vigente. Sulle utenze luce viene applicata con percentuale diversa a seconda che si tratti di un'utenza domestica o di una fornitura per altri usi.
In particolare:
per le utenze domestiche di energia elettrica, l'IVA viene applicata a un tasso agevolato, pari al 10%;
per tutte le altre utenze, l'IVA è al 22%.
La percentuale dell'IVA, che sia al 10% o al 22%, viene applicata all'intero importo della bolletta della luce, comprese le accise.
Come per l'IVA, anche le accise sull'energia elettrica vengono applicate in modo diverso a seconda di alcune condizioni:
utenze domestiche residenti fino a 3 kW di potenza impegnata, esenti per i primi 150 kWh/mese assorbiti;
utenze domestiche residenti fino a 3 kW di potenza impegnata, 0,022700 €/kWh per i consumi eccedenti i 150 kWh/mese;
utenze domestiche non residenti o tenze adibite ad altri usi, 0,022700 €/kWh.
Anche le accise vengono stabilite a livello nazionale e possono subire modifiche e variazioni sulla base della normativa in corso.
Anche per il gas naturale, IVA e accise vengono applicate in modo differente sulla base di alcune condizioni come la quantità di standard metri cubi consumati o la tipologia di fornitura.
Per quanto riguarda l'IVA, sulla bolletta del gas naturale viene applicata con le seguenti regole:
al 10% per i consumi fino a 480 smc/anno in caso di utenze ad uso domestico;
al 22% per i consumi eccedenti i 480 smc/anno per le utenze ad uso domestico per tutti gli altri usi.
Come avviene per l'energia elettrica, anche per il gas l'IVA è applicata al totale della bolletta.
Analogamente a quanto avviene per la luce, anche per il gas le accise vengono calcolate sulla base dei consumi:
fino a 120 smc/anno per le utenze domestiche, le accise sono pari a 0,044 €/smc;
sui consumi eccedenti i 120 smc/anno per le utenze domestiche, le accise sono pari a 0,175 €/smc;
per le utenze adibite ad altri usi, le accise possono variare in base al settore.
Iva e accise sono imposte definite da specifiche normative e, pertanto, tutti i consumatori sono tenuti al pagamento. Tuttavia, esistono casi particolari in cui lo Stato può intervenire per ridurre o annullare temporaneamente queste spese.
Ad esempio, questo può avvenire in caso di gravi crisi economiche o energetiche: in queste situazioni, IVA e accise possono essere modificate, ridotte o persino sospese fino a che la situazione di emergenza non è superata, come è avvenuto durante la crisi energetica del 2022.