Il bonus elettrico per disagio fisico spetta a tutti i titolari di una fornitura luce che abbiano nel proprio nucleo famigliare un soggetto affetto da problemi di salute che richiedono l'utilizzo di apparecchi elettromedicali. La lista di apparecchiature che danno diritto al bonus è stata stabilita dal Ministero della Salute e sono riportate all'interno del Decreto Ministeriale del 13 gennaio 2011.
Se una persona fruisce del bonus per disagio fisico, può comunque ottenere anche il bonus sociale per disagio economico qualora ne siano rispettate le condizioni necessarie.
A differenza del bonus per disagio economico, per ottenere il bonus per disagio fisico è necessario presentare una domanda apposita presso il Comune di residenza del titolare della fornitura o nei CAF abilitati.
Per poter fare richiesta del bonus per disagio fisico, la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
certificato ASL che attesti le gravi condizioni di salute, la necessità di utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il supporto vitale, il tipo di apparecchiatura e le ore di uso giornaliere e l'indirizzo dove è installata l'apparecchiatura;
documento di identità e codice fiscale del richiedente e del soggetto malato
il modulo B debitamente compilato
Oltre a questi documenti, il richiedente dovrà anche avere con se alcune informazioni relative alla propria fornitura luce e, in particolare:
il codice POD
la potenza impegnata o disponibile della fornitura
Dato che non si tratta di un bonus legato alle disponibilità economiche, in questo caso non è richiesto il modello ISEE.
L'ammontare del bonus non è fisso, ma dipende da alcuni aspetti:
potenza contrattuale
tipo di apparecchiatura elettromedicale utilizzata
ore di utilizzo delle apparecchiature nel corso della giornata.
Gli importi del bonus per le diverse casistiche vengono stabiliti all'inizio dell'anno e valgono poi per l'intero anno solare a meno di adeguamenti straordinari. Gli importi possono essere consultati sul sito ARERA a questa pagina.
Una volta ottenuto il bonus elettrico, questo sarà automaticamente conteggiato nella bolletta luce, suddiviso nei dodici mesi successivi all'accettazione della richiesta.
Per verificare l'effettiva erogazione sarà sufficiente controllare la propria bolletta luce poiché verrà inserita una comunicazione specifica a indicare l'avvenuta applicazione del bonus. Inoltre, sarà possibile vedere l'importo erogato all'interno della voce "Totale servizi di rete - quota fissa".
Una volta approvata la richiesta, il bonus elettrico per disagio fisico viene erogato continuativamente senza necessità di rinnovi o ulteriori comunicazioni a conferma del mantenimento delle condizioni necessarie al suo ottenimento.
Tuttavia, è dovere del beneficiario avvisare il proprio fornitore di energia elettrica nel momento in cui cessa l'utilizzo delle apparecchiature elettromedicali poiché i diritti di accesso al sostegno vengono a mancare: qualora questo non venisse fatto tempestivamente, sarà imposta la restituzione di tutti i contributi non spettanti.
L'erogazione potrà essere interrotta anche a seguito di controlli da parte del Comune o del distributore che certifichino l'assenza dei requisiti necessari al mantenimento del sostegno economico.
In caso di variazioni quali cambio o aggiunta di apparecchiature elettromedicali o variazioni dei tempi d'uso, è possibile richiedere un adeguamento del bonus sulla base delle nuove condizioni, consegnando il modulo B debitamente compilato e con la voce "variazione apparecchiature" barrata.
Per avere maggiori informazioni, supporto o approfondire i temi legati al bonus elettrico per disagio fisico, è possibile fare riferimento al sito ARERA.
Per informazioni sullo stato della propria pratica, fare riferimento a:
Comune o Ente a cui è stata presentata la domanda
numero verde 800.166.654
Dalla propria area personale sul sito www.bonusenergia.anci.it