Questa pagina descrive come e quando Nuovenergie costituisce formalmente in mora il cliente in caso di mancato pagamento delle bollette, oltre a spiegare quando sono previsti gli indennizzi automatici per il cliente.
Chi sono i clienti considerati “disalimentabili”
I clienti “disalimentabili” sono coloro che non rientrano in specifiche categorie protette per cui la sospensione della fornitura non è prevista per motivi di pubblica utilità o di sicurezza del sistema elettrico:
- clienti finali identificati ai sensi del PESSE (Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico) ex delibera CIPE n. 91 del 6/11/1979 e ss.mm.ii.;
- i clienti finali ai quali è stata riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica (vedi comma 2.1 della medesima delibera) che non sono identificati come interrompibili ai sensi della della deliberazione n. 117/08 (vedi comma 2.2, lettera b),
- altri clienti finali diversi da quelli identificati ai precedenti punti a) e b), per i quali, fino a quando sono rimasti serviti dall’impresa di distribuzione, non è stata prevista da parte della medesima impresa di distribuzione la sospensione della fornitura in relazione alla funzioni di pubblica utilità svolta dai medesimi.
Modalità per la costituzione in mora
In caso di mancato pagamento di una bolletta, prima di inoltrare alla società di distribuzione la richiesta di sospensione della fornitura per morosità, Nuovenergie deve inviare una comunicazione scritta, tramite raccomandata, in cui sono indicati:
- il termine finale per saldare quanto dovuto, con la data dalla quale decorre tale termine (ad esempio dalla data di emissione della raccomandata o di invio della comunicazione stessa);
- il termine trascorso il quale Nuovenergie potrà chiedere la sospensione della fornitura;
- le modalità con cui il cliente può segnalare l’avvenuto pagamento;
- l’informazione che il cliente ha diritto a un indennizzo automatico se la fornitura viene sospesa o la potenza ridotta pur non essendo rispettati i termini previsti (termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; termine massimo tra data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e data di consegna al vettore postale, nel caso in cui Nuovenergie non sia in gradi di documentare la data di invio della raccomandata; termine minimo tra data di scadenza del termine ultimo pagamento e la data di richiesta di sospensione alla società di distribuzione).
In caso di clienti con connessione in bassa tensione, la comunicazione deve anche precisare che, se tecnicamente possibile, prima della sospensione della fornitura sarà attuata una riduzione della potenza al 15% e che, se dopo 15 giorni dalla riduzione non viene ancora effettuato il pagamento, la fornitura verrà sospesa.
Termini minimi da osservare
Periodi standard
Il termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora, entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento dell'insoluto, deve essere di almeno:
- 15 giorni solari dal momento dell’invio della raccomandata;
- 10 giorni solari dal ricevimento della PEC di conferma consegna della comunicazione di costituzione in mora se avvenuta tramite posta certificata;
- 20 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione critta di costituzione in mora se non è possibile dimostrare la data di invio della comunicazione.
Inoltre, dopo la scadenza del termine di pagamento, devono passare almeno 3 giorni lavorativi prima di richiedere alla distribuzione la sospensione della fornitura.
Termini abbreviati
Se la costituzione in mora avviene entro 90 giorni da una precedente richiesta di sospensione per morosità (relativa a bollette già incluse nella comunicazione precedente), i termini sono ridotti:
- 7 giorni solari dal momento dell’invio della raccomandata;
- 5 giorni solari dal ricevimento della PEC di conferma consegna della comunicazione di costituzione in mora se avvenuta tramite posta certificata;
- 10 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione critta di costituzione in mora se non è possibile dimostrare la data di invio della comunicazione.
Dopo la scadenza, devono trascorrere almeno 2 giorni lavorativi prima di inviare la richiesta di sospensione del servizio.
Nel caso in cui Nuovenergie non fosse in grado di documentare la data di invio della raccomandata, il termine per la consegna al vettore postale non potrà essere superiore a 2 giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora, ferma restando la facoltà per Nuovenergie di consegna al vettore postale entro un termine non superiore a 3 giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di 10 giorni solari sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato e il termine minimo di 2 giorni lavorativi.
Indennizzi automatici per irregolarità nella procedura
Nuovenergie deve corrispondere un indennizzo automatico al cliente nei seguenti casi:
- € 30,00 se la fornitura viene sospesa o viene effettuata una riduzione di potenza senza l’invio della comunicazione di costituzione in mora.
- € 20,00 se la sospensione o riduzione avviene pur non essendo stati rispettati anche uno solo dei seguenti termini e obblighi: 1. il termine ultimo per pagare; 2. il rispetto del termine massimo tra emissione della comunicazione e consegna postale; 3. il rispetto del termine minimo tra scadenza del pagamento e richiesta di sospensione alla società di distribuzione.
In tutti questi casi al cliente non può essere addebitato alcun costo per la sospensione o la riattivazione della fornitura. L’indennizzo dovuto viene detratto automaticamente dalla prima bolletta utile: nel caso in cui l'importo della prima bolletta utile sia inferiore all'indennizzo dovuto, il credito verrà evidenziato nella bolletta e detratto dalle bollette successive fino a esaurimento e, in ogni caso, entro e non oltre 8 mesi dalla sospensone o dalla riduzione di potenza.
Se l’importo della fattura è inferiore all’indennizzo spettante, il credito residuo apparirà nella fattura successiva fino al completo utilizzo, oppure sarà corretto tramite rimessa diretta.
In ogni caso, l’indennizzo spettante al cliente deve essere pagato entro 8 mesi dalla data in cui si è verificata la sospensione o la riduzione della potenza.
Informazioni pubblicate ai sensi dell’articolo 17, comma 17.1, dell’Allegato A (TIMOE) alla delibera ARG/Elt 4/08 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas