IMPOSTE SU ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Gas naturale ed energia elettrica sono prodotti soggetti a tassazione, come previsto dalla normativa vigente. Iva e accise sono stabilite da leggi statali o regionali e non dipendono dal fornitore di energia scelto che si limita ad applicarle come previsto dalla legge.

Di seguito un dettaglio delle imposte applicate in bolletta che contribuiscono a comporre il totale dovuto dal Cliente.

Per l'energia elettrica:
  • Accisa: è destinata allo Stato ed applicata in base ai kWh consumati di energia attiva.

  • IVA: è applicata al totale corrispettivo per la fornitura (corrispettivo di potenza, corrispettivo punto di prelievo, corrispettivo di energia, compresa l’accisa). Attualmente sono previste due aliquote: 10% per l’utilizzo domestico e 22% per ogni altro uso.

Per il gas naturale:
  • Accisa: differenziata per impiego, ubicazione geografica dell’utenza e consumo.

  • Addizionale regionale all’accisa: è istituita nelle regioni a statuto ordinario e stabilita da ciascuna regione con propria legge.

  • Imposta regionale sostitutiva dell’addizionale: ogni regione può deliberare tale imposta a carico delle utenze esenti.

  • IVA: è applicata al totale della fattura, comprensivo di accisa e addizionale regionale. Per gli usi domestici, l’aliquota dell’IVA si applica in base al consumo ed è pari al 10% sui primi 480 smc consumati e al 22% per gli ulteriori consumi. Il 22% si applica anche alle quote fisse della tariffa e a tutta la bolletta dei clienti non domestici.