SERVIZIO DI CONCILIAZIONE

Attraverso la delibera 209/2016/E/com entrata in vigore dal 1.01.17, l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) ha introdotto lo strumento del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie tra Clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, Clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, Prosumer o Utenti finali e Operatori o Gestori.

La conciliazione è una procedura molto semplcie che si svolge interamente da remoto e in modalità telematica e ha l'obiettivo di risolvere eventuali controversie con gli operatori. Questo servizio prevede l’intervento di un conciliatore terzo appositamente formato che aiuta le parti (cliente e gestore) a trovare un accordo evitando di ricorrere a vie giudiziarie.

Il Cliente finale, quale condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale, è quindi tenuto ad esperire preliminarmente il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità, ovvero dinanzi agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie (ADR), nei termini e nei modi indicati dalla Delibera 209/16 sopra citata. L'elenco completo degli organismi ADR è consultabile sul sito ARERA a questa pagina.

Il Cliente che intende avviare la procedura può presentare via web, via posta o via fax la domanda di conciliazione al Servizio Conciliazione dell’Autorità in modo completamente gratuita o agli organismi ADR  direttamente o mediante un delegato, solo dopo aver inviato un reclamo al Venditore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 40 (quaranta) giorni dall’invio del predetto reclamo.

Per ulteriori informazioni, è possibile fare riferimento ai seguenti contenuti:
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